Fatto salvo quanto stabilito in questo Regolamento, per quanto riguarda la base di S. Croce (base grande) e di Poiatte (base piccola), si rimanda allo specifico Regolamento BASI
Regolamento GENERALE
Art.1 – Accesso alle strutture delle sedi nautiche
- E’ consentito l’accesso allae sedi nautiche (base di S. Croce e base di Poiatte) ai soli soci iscritti alla Sezione di Belluno della Lega Navale Italiana.
- E’ altresì consentito l’accesso ad esse, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo e comunque per periodi limitati, ai soci appartenenti ad altre Sezioni / Delegazioni della Lega Navale Italiana ed agli iscritti della Federazione Italiana Vela presso altri circoli affiliati ad essa.
- I soci e gli autorizzati possono accedere esclusivamente ai locali destinati a deposito delle attrezzature private e agli spogliatoi. Allo scopo sono messe a disposizione le chiavi dei suddetti spazi in funzione delle necessità comuni di sicurezza. I soci si impegnano a perseguire e mantenere massimo decoro, ordine e pulizia in tutti gli spazi delle sedi nautiche; in caso di deperimento delle infrastrutture tale da rendere totalmente o parzialmente non fruibili detti spazi, i soci devono segnalare tempestivamente la cosa ai Responsabili delle Basi che provvederanno a ristabilirne l’efficienza.
- L’accesso dei soci ai locali a loro normalmente interdetti è consentito solamente in presenza di un responsabile; è espressamente vietato ai soci asportare, modificare, alterare o danneggiare qualsiasi attrezzatura che non sia di sua stretta proprietà.
- I soci che per ultimi lasciano le sedi nautiche devono sincerarsi che tutti gli accessi ai locali, compresi gli accessi carrai, siano chiusi ed in sicurezza; i danni derivanti da inosservanza di tale regola saranno imputati al socio negligente.
- L’accesso dei soci minorenni è consentito solo in presenza di un accompagnatore / istruttore maggiorenne.
- Il Consiglio Direttivo ha facoltà in ogni momento, senza preavviso ed a proprio insindacabile giudizio, di interdire ai soci l’utilizzo di strutture ed attrezzature comuni qualora vengano a mancare i requisiti minimi di sicurezza o comunque possano derivare danni a persone o cose o per altre cause di forza maggiore.
- Il Consiglio Direttivo ha facoltà insindacabile di rifiutare l’accesso alle sedi nautiche ad attrezzature appartenenti a nuovi soci qualora: a) il fatto determini l’impossibilità di fornire a tutti i soci i servizi minimi; b) queste costituiscano impedimento oggettivo allo svolgimento delle attività statuarie.
- I soci sono tenuti a non ostacolare in alcun modo lo svolgimento di manifestazioni organizzate presso le sedi nautiche.
- I cani devono essere tenuti al guinzaglio in modo da non infastidire gli altri frequentatori. I proprietari devono controllare che i propri animali non sporchino dotandosi delle opportune attrezzature.
Art.2 – Attrezzature di proprietà della Sezione di Belluno
- La Sezione di Belluno della Lega Navale Italiana mette a disposizione dei propri soci attrezzature sportive e di supporto alle attività sociali, e si impegna a mantenerle in perfetta efficienza: il loro utilizzo è sempre subordinato alla presenza di un responsabile della Sezione. I soci che usufruiscono delle attrezzature comuni devono averne la massima cura ed astenersi da un utilizzo delle stesse da cui possano crearsi situazioni di pericolo per se stessi o per altre persone o cose.
- Il socio che usufruisce delle imbarcazioni, siano esse sociali o private, ha l’obbligo di iscrizione alla Federazione Italiana Vela (FIV).
- L’utilizzo delle attrezzature comuni da parte dei soci minorenni in assenza dei genitori è consentito solo previo consenso scritto di uno di essi e sotto la sorveglianza di un istruttore della sede.
- I soci utilizzano le attrezzature, siano esse comuni o private, a proprio rischio e pericolo; la richiesta di utilizzare le attrezzature di proprietà della Sezione sottintende implicitamente che se ne possieda la perfetta padronanza di utilizzo. L’uso delle imbarcazioni della Sezione è normato da apposito regolamento; i soci che per qualsiasi motivo danneggino le attrezzature dovranno ripararle a proprie spese o rifondere i danni.
- La Sezione declina ogni responsabilità per danni a persone o cose causati da soci durante l’utilizzo di qualsiasi attrezzatura.
- E’ severamente vietato ai soci concedere l’utilizzo delle attrezzature comuni a terze persone estranee alla Sezione.
- L’utilizzo delle attrezzature comuni è limitato al periodo di apertura delle sedi nautiche, stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo con una giornata di apertura e chiusura ufficiali. Al di fuori di tale periodo le attrezzature di particolare pregio o che non garantiscono una sufficiente sicurezza in rapporto alle condizioni ambientali vengono rimessate e sospese dall’esercizio.
- In caso di avaria delle attrezzature comuni il socio che ne constata l’inefficienza deve segnalarla prontamente ad un Responsabile prima del loro utilizzo, che prenderà debiti provvedimenti per la messa in sicurezza.
- Il Socio che utilizza le attrezzature comuni deve, al termine dell’impiego, riporle con cura dove e come le aveva prelevate.
- Non è ammessa alcuna forma di prenotazione o graduatoria nell’utilizzo delle attrezzature comuni.
Art.3 – Utilizzo di attrezzature private
- La Sezione dà la possibilità di usufruire di locali appositi e spazi aperti per il rimessaggio di attrezzature private: la concessione di tale diritto è subordinata al possesso del titolo di socio ed alla corresponsione di una quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo.
- Ai sensi dell’art. 9 del Regolamento allo Statuto, la cessazione dalla qualità di socio comporta la perdita del diritto al rimessaggio. All’atto della perdita del suddetto diritto la Sezione intimerà, tramite lettera raccomandata A/R, lo sgombero dei materiali abusivamente rimessati entro un termine prestabilito, scaduto il quale procederà autonomamente al deposito in area di quarantena e successivamente all’eventuale uso delle stesse per gli scopi istituzionali della Sezione (stabilito in un apposito regolamento supplettivo).
- La Sezione declina ogni responsabilità per danni, furti o rotture alle attrezzature private. I soci dovranno adottare i provvedimenti adeguati per evitare i danni dovuti al maltempo.
- I soci che usufruiscono del servizio di rimessaggio devono curare l’ordine ed il decoro delle proprie attrezzature, che devono essere disposte in ordine secondo quanto disposto per ciascuna base; nel caso delle imbarcazioni, devono comunque essere munite di adatta copertura e averei ruotini dei carrelli gonfi. E’ vietato l’uso degli pneumatici per sostenere le imbarcazioni.
- I soci devono accertarsi ogni volta che le proprie attrezzature ed imbarcazioni siano in buono stato in modo da affrontare la navigazione con sicurezza e che non possano generare situazioni di pericolo per il socio stesso o per altre persone e cose.